Sez. 2, Sentenza n. 8559 del 08/04/2009 (Rv. 607574 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Inosservanza delle forme del procedimento camerale - Mera irregolarità - Trattazione in pubblica udienza - Validità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Allorquando, nel caso di ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ.), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)