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Sez. U, Sentenza n. 4413 del 07/03/2016 (Rv. 638744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Inosservanza del rito camerale - Mera irregolarità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omissione della trattazione in camera di consiglio è una mera irregolarità del procedimento, che non determina violazione dei diritti di difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)