Sez. 1, Sentenza n. 3364 del 28/03/1991 (Rv. 471482 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione parziale - Riferimento alla differenza tra il valore dell'intero immobile e quello della parte residua - Competenza in unico grado della corte d'appello - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
La competenza in unico grado della corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con riguardo al giudizio di opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa, deve essere affermata anche quando, vertendosi in tema di espropriazione parziale, occorra fare riferimento, a norma dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, o dell'art. 26 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, alla differenza tra il valore dell'intero immobile prima della occupazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione stessa (sia pure da accertarsi con i criteri previsti dagli artt. 12 e 13 della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, fatti salvi, per i fondi agricoli, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1984), atteso che la suddetta indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 17/05/1956 num. 7 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)