Sez. 1, Sentenza n. 14031 del 25/10/2000 (Rv. 541191 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Residuo di particella espropriata - Perdita di valore - Indennizzabilità - Assenza di formale frazionamento - Irrilevanza - Accertamento dell'indennità - Competenza della Corte d'appello in unico grado - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Per la perdita di valore del terreno residuato all'espropriazione, pur se l'art. 5 bis non prevede un compenso specifico a tale titolo, è dovuta un'indennità, per l'accertamento della quale è competente la Corte d'appello in unico grado ai sensi dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, commisurata, come previsto dall'art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2359, alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo l'espropriazione, pur se non sia stato effettuato un formale frazionamento, e su tale somma è applicabile il criterio della semisomma di cui all'art. 5 bis.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)