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Sez. 2, Sentenza n. 2182 del 19/07/1974 (Rv. 370543 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - BALCONI - SUSSISTENZA DI INTERCAPEDINE DANNOSA E PERICOLOSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1974-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370543-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - BALCONI - SUSSISTENZA DI INTERCAPEDINE DANNOSA E PERICOLOSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Ai fini della osservanza delle norme che regolano le distanze tra costruzioni finitime, deve tenersi conto dell'oggettiva idoneita degli elementi costruttivi a determinare per la loro entita, struttura e ubicazione - e con riferimento, in particolare, ai balconi, per la loro entita, sviluppo ed aggetto - una vera e propria intercapedine, e cioe un andito dannoso e pericoloso in misura apprezzabile cosi da menomare, in modo rilevante, la circolazione dell'aria e della luce. Tale accertamento rientra nei poteri del giudice di merito. (Conf sulla prima parte, 1552'69, mass n 340422; (Conf sulla prima parte, 1550'68, mass n 333259; (Conf sulla seconda parte, 1566'72, mass n 358291; (Conf sulla seconda parte, 2168'68, mass n 334350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)