Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 18/07/2000 (Rv. 538523 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Impugnazione del rappresentante legale - Capacità processuale del rappresentato all' atto della notifica - Inammissibilità del gravame - Evento non dichiarato né notificato dal difensore del rappresentante - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
È inammissibile l' impugnazione del rappresentante legale di un soggetto divenuto capace alla data della notifica di detto atto, ancorché il difensore di tale parte non abbia dichiarato o notificato l' evento, perché, a differenza del caso in cui sia la controparte che, ignorando incolpevolmente la cessazione della altrui causa di incapacità, abbia notificato l'impugnazione presso il difensore del rappresentante processuale costituito, non vi è alcuna esigenza di tutelare la buona fede del rappresentante che invece è a diretta conoscenza della sopravvenuta capacità del rappresentato, con conseguente cessazione della propria rappresentanza "ex lege".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)