diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 07/05/1991 (Rv. 472035 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti | Raggiungimento della maggiore età da parte del minore prima della conclusione del giudizio d'appello - Omessa dichiarazione o notificazione ex art. 300 cod. proc. civ. - Proposizione della impugnazione in sede di legittimità avverso la sentenza di appello - Cessazione della rappresentanza processuale del genitore.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472035-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti

Il venir meno della capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, prima della conclusione del giudizio di appello, ancorché non sia stata dichiarata o notificata ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 cod. proc. civ., comporta la cessazione della rappresentanza processuale del genitore con riguardo alla proposizione dell'impugnazione in sede di legittimità della sentenza di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)