Sez. 1, Sentenza n. 3266 del 29/10/1974 (Rv. 371794 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - DI COSA INFRUTTIFERA - PRELAZIONE DEL CREDITORE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA ANTICIPATA DELLA COSA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - DI COSA INFRUTTIFERA - PRELAZIONE DEL CREDITORE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA ANTICIPATA DELLA COSA.*
Ancorche la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell'art 2791 cod civ, agli interessi della somma ricavata in Sede di vendita anticipata della cosa stessa. (V 1052'74, mass n 368996).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2791, Cod. Civ. art. 2795
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)