Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 18/04/1974 (Rv. 368996 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLA MERCE PIGNORATA - DEPOSITO FRUTTIFERO DEL PREZZO - PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - SUSSISTENZA - BENE PIGNORATO INFRUTTIFERO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLA MERCE PIGNORATA - DEPOSITO FRUTTIFERO DEL PREZZO - PRELAZIONE - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - SUSSISTENZA - BENE PIGNORATO INFRUTTIFERO - IRRILEVANZA.*
Ove il creditore pignoratizio ottenga l'autorizzazione per la vendita della merce deteriorabile, con deposito fruttifero della somma ricavata, il diritto di prelazione che - in caso di sopravvenuto fallimento del debitore - gli spetta sul credito in Sede di ammissione al passivo, ai sensi dell'art 53 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267), si estende di diritto agli interessi prodotti dalla somma ricavata dalla vendita, anche se la cosa pignorata era originariamente infruttifera (nella specie, una partita di zucchero). (contra 2300'70, mass n 348488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2791, Cod. Civ. art. 2795, Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)