Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 06/12/1971 (Rv. 355195 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI DIVERSI - DELIBERAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA DI CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA SUL GIUDIZIO - IRREGOLARITA DEGLI ATTI PROCESSUALI - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI DIVERSI - DELIBERAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA DI CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA SUL GIUDIZIO - IRREGOLARITA DEGLI ATTI PROCESSUALI - SANATORIA.*
L'approvazione, da parte dell'autorita tutoria, della deliberazione dell'ente pubblico di stare in giudizio, pur senza costituire requisito di validita per la Costituzione dell'ente in giudizio, ne e tuttavia condizione di efficacia. Essa puo intervenire anche in un momento successivo a quello della Costituzione, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti. (V 1513'70, mass n 347359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 36, Legge 22/03/1945 num. 173 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)