Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 17/09/1970 (Rv. 347359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA DEGLI ATTI PRECEDENTI - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - NATURA DELLA AUTORIZZAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - IRREGOLARITA DEGLI ATTI PRECEDENTI - SANATORIA.*
L'autorizzazione di un ente pubblico a stare in giudizio, prevista per i comuni dall'art 131 tu 4 febbraio 1915 n 148, integra una semplice condizione di efficacia e non gia un requisito di validita per l'instaurazione del giudizio o per la Costituzione dell'ente e, pertanto, puo intervenire anche in un momento successivo, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti. (Conf 3701-68, mass n 337013 2044-68, mass n 334136 2497-66, mass n 324819).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)