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Sez. 6, Sentenza n. 7669 del 15/04/1977 Ud. (dep. 15/06/1977) Rv. 136210 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA DENUNCIA DI UN REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1977-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136210-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA DENUNCIA DI UN REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SUSSISTENZA DELLA CALUNNIA.*

La falsa denuncia di un reato estinto per amnistia da luogo ugualmente al delitto di calunnia, perche il reato di calunnia sussiste anche quando l'illecito, falsamente addebitato allo innocente, risulti coperto da una causa estintiva del reato. Invero l'amnistia nel vigente sistema viene applicata con sentenza, dopo i necessari indispensabili accertamenti, specie in ordine alle condizioni soggettive dell'imputato, vale a dire dopo l'esplicazione di un'attivita che e sempre attivita giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)