Sez. 1, Sentenza n. 3605 del 22/10/1983 Ud. (dep. 20/04/1984) Rv. 163784 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZAZIONE - CONDIZIONI - VERIFICA DELLA SUA CREDIBILITÀ E INDICAZIONE DEI RISCONTRI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZAZIONE - CONDIZIONI - VERIFICA DELLA SUA CREDIBILITÀ E INDICAZIONE DEI RISCONTRI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
La chiamata in correità, quale legittima fonte di prova, ben può contribuire alla formazione del convincimento del giudice, purché la stessa, verificata nella sua credibilità, trovi riscontro negli altri elementi probatori risultanti dagli Atti del procedimento. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicata legittima la utilizzazione della chiamata di correo da parte dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato soprattutto la immediatezza e la ricchezza dei particolari con cui era segnalata, da parte di uno degli imputati, la partecipazione al delitto di almeno altri due).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)