Sez. 1, Sentenza n. 14277 del 20/06/2006 (Rv. 591860 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Mancanza di una o più pagine - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Integrazione con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La mancanza di una o più pagine nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, senza che a tale mancanza possa sopperirsi con altri atti e, in particolare, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., che non può essere utilizzata al fine di ampliare od integrare il contenuto degli originari motivi di impugnazione e neppure per specificare motivi dedotti in maniera vaga e indeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)