Sez. 2, Sentenza n. 2489 del 22/04/1982 (Rv. 420358 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI - SOGGETTI OBBLIGATI - ACQUIRENTE DI APPARTAMENTO CONDOMINIALE - PAGAMENTO DELLE SPESE COMUNI SCATURENTI DA DELIBERA ASSEMBLEARE ANTECEDENTE ALL'ACQUISTO - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI - SOGGETTI OBBLIGATI - ACQUIRENTE DI APPARTAMENTO CONDOMINIALE - PAGAMENTO DELLE SPESE COMUNI SCATURENTI DA DELIBERA ASSEMBLEARE ANTECEDENTE ALL'ACQUISTO - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
L'acquirente di appartamento condominiale è tenuto al pagamento delle spese comuni scaturenti da delibera assembleare antecedente all'acquisto (quale deve considerarsi la decisione presa alla unanimità dai condomini, mediante sottoscrizione di un foglio fatto circolare tra gli stessi) sia perché al successore a titolo particolare di uno dei contraenti sono trasferiti non solo tutti i diritti derivanti dal contratto, ma anche tutti gli oneri, ob rem ed in favore dei terzi, sia perché l'Obbligo di pagamento delle spese in questione grava su ciascun condominio, ai sensi degli artt. 1104 e 1123 e seguenti cod. civ., per il solo fatto di avere in atto una quota di proprietà ed anzi, in ipotesi di alienazione di tale quota, si estende, in solido con il dante causa, alle spese dovute da quest'ultimo e non ancora da lui versate al momento dell'alienazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)