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Sez. 2, Sentenza n. 890 del 06/02/1984 (Rv. 433090 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE O DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - NECESSITÀ - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433090-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE O DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - NECESSITÀ - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*

Il risarcimento del danno, sia che derivi da fatto illecito extracontrattuale sia che derivi da responsabilità contrattuale, tendendo a riportare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza il verificarsi dell'evento dannoso, ha natura di debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, applicabile invece nel caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Pertanto, poiché l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta non costituisce una modificazione della domanda rivolta al conseguimento della reintegrazione, ma realizza in sostanza il petitum originario, la rivalutazione monetaria può essere richiesta anche in grado di appello, senza incontrare il divieto posto per le domande nuove dall'art. 345 cod. proc. civ., e può essere concessa di ufficio dal giudice in tale Sede. (V 132/82, mass n 417825; (V 6567/80, mass n 420358; (V 2091/77, mass n 385818).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)