Sez. 2, Sentenza n. 2628 del 24/10/1967 (Rv. 330016 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'ISTITUTO - APPLICABILITA ANCHE AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RETTIFICA ULTRANNALE - IRRIPETIBILITA DELLA DIFFERENZA DA PARTE DELL'ISTITUTO - APPLICABILITA ANCHE AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE.*
L'ultima parte del terzo comma dell'art. 80 del regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia, approvato con R.d. 28 agosto 1924, n.1422, concerne non solo la liquidazione delle pensioni, ma anche il riconoscimento del diritto a pensionamento, nell'uno e nell'altro caso operando il temperamento degli effetti normali conseguenti all'Esercizio del potere di annullamento, nella ipotesi particolare della eliminazione, oltre l'anno, di errori relativi alla liquidazione, non dovuti a dolo dell'interessato. Il termine - rettificazione- usato in detto comma ha senso improprio e cioe sta per indicare una specie dell'ampia categoria degli Atti di annullamento.*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)