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Sez. L, Sentenza n. 5203 del 10/09/1980 (Rv. 409029 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRONEITA - RETTIFICHE - RATE DI PENSIONE GIA CORRISPOSTE - RIPETIBILITA - ESCLUSIONE - SFERA DI OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409029-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRONEITA - RETTIFICHE - RATE DI PENSIONE GIA CORRISPOSTE - RIPETIBILITA - ESCLUSIONE - SFERA DI OPERATIVITA.*

L'irripetibilita dei pagamenti di prestazioni pensionistiche disposte dall'art 80, comma terzo, del regolamento approvato con RD 28 agosto 1924 n 1422 concerne le rettifiche aventi ad oggetto, non soltanto l'originario provvedimento di assegnazione della pensione, ma altresi gli ulteriori provvedimenti applicativi delle successive Disposizioni di legge sui trattamenti pensionistici, con la conseguenza che tali rettifiche, se intervenute dopo un anno dalla comunicazione dei detti provvedimenti all'interessato non hanno effetto sui pagamenti effettuati in forza di essi, salva l'ipotesi di dolo dell'interessato medesimo. (V 1214/73, mass n 363765; (V 157/72, mass n 355907; (V 2628/67, mass n 330016; (contra 611/79, mass n 396756; (contra 2653/78, mass n 392012; (contra 2017/78, mass n 391377; (contra 3670/76, mass n 382395).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)