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Sez. 5, Sentenza n. 27160 del 02/05/2018 Ud. (dep. 13/06/2018) Rv. 273554 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Videoregistrazione di scene di vita privata effettuata da soggetto lecitamente presente nell'abitazione - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273554-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l'interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l'intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)