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Sez. 5, Sentenza n. 22221 del 10/01/2017 Cc. (dep. 08/05/2017) Rv. 270236 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Videoregistrazione, effettuata nella propria casa, di rapporti intimi con persona convivente - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270236-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)