Sez. L, Sentenza n. 6052 del 03/12/1985 (Rv. 443186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DANNI PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DANNI PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ove il lavoratore dipendente agisca per il risarcimento del danno (ex art. 2116, secondo comma, cod. civ.) conseguente al mancato od insufficiente versamento dei contributi dell'Assicurazione obbligatoria di vecchiaia da parte del datore di lavoro, la Determinazione del danno risulta dalla differenza tra quanto percepito dal lavoratore a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati. (V 4934/84, mass n 439813; (V 5537/84, mass n 437202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)