Sez. U, Sentenza n. 5537 del 29/10/1984 (Rv. 437202 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - INDICAZIONE DELLE CONGRUE RAGIONI DEL RELATIVO PROCESSO LOGICO - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO DEL LAVORATORE PER LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE DERIVANTE DA INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - INDICAZIONE DELLE CONGRUE RAGIONI DEL RELATIVO PROCESSO LOGICO - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO DEL LAVORATORE PER LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE DERIVANTE DA INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO.*
Nella valutazione equitativa del danno, il giudice del merito, pur godendo di discrezionalità, con possibilità di ricorrere a presunzioni ed apprezzamenti di probabilità, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, congrue ragioni del processo logico attraverso cui è ad essa pervenuto. (nella specie, in tema di danno del lavoratore per la perdita del diritto a pensione, derivante da inadempienze contributive del datore di lavoro, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che la liquidazione equitativa con generico riferimento alla "rendita capitalizzata della pensione", senza alcuna ulteriore indicazione, non soddisfaceva il suddetto Obbligo di motivazione). (V 3977/82, mass n 421929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)