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Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 14/03/2008 (Rv. 602217 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA | Responsabilità dei genitori per fatti illeciti compiuti dai figli minori - Condizioni - Temporaneo allontanamento del figlio dall'abitazione dei genitori per motivi di lavoro - Mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale - "Culpa in educando" dei genitori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602217-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA

Ai sensi dell'art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che il temporaneo allontanamento del minore dalla casa dei genitori, per motivi di lavoro, non esima costoro da responsabilità, essendo ascrivibile a oggettive carenze educative l'illecito comportamento manifestatosi nella inosservanza delle norme sulla circolazione stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)