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Sez. 3, Sentenza n. 7459 del 11/08/1997 (Rv. 506666 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA | Figlio già frequentatore della scuola ed avviato ad un mestiere - Esclusione di "culpa in vigilando" - Presunzione di "culpa in educando" - Persistenza.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506666-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA

Ai fini della responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 cod. civ., la circostanza che il figlio abbia frequentato la scuola e sia avviato ad un mestiere, se può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando" non è idonea a fornire la prova liberatoria della presunzione di "culpa in educando", all'uopo occorrendo che sia stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)