Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1439 del 20/01/2017 (Rv. 642897 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI - Contestazioni relative alla rendita attribuita - Litisconsorzio necessario tra il comune e l'Agenzia del territorio - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio facoltativo improprio - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)