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Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010 (Rv. 613062 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI - Proposizione di rilievi attinenti i criteri di determinazione della rendita - Litisconsorzio necessario tra il comune e l'Agenzia del territorio - Esclusione - Conseguenze - Autonoma citazione dell'Agenzia - Necessità - Art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613062-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, la proposizione di rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio e, quindi, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l'atto impositivo; sussiste invece un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell'Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome, non incidendo, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la quale non ha effetto sulla disciplina sostanziale di tale rapporto, ma si limita a rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione degli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999 e successivamente recepiti in atti impositivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 15 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)