Sez. L, Sentenza n. 15958 del 16/08/2004 (Rv. 576767 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Cessazione del rapporto a termine - Coincidenza con un evento incerto "quando" - Conversione immediata del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di sostituzione di lavoratore assente per malattia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Qualora la cessazione del rapporto a termine coincida con un evento incerto quanto alla data esatta del suo accadimento, non si verifica, al momento di tale accadimento, l'immediata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, poiché occorre far salvo in ogni caso un congruo "spatium deliberandi" per il datore di lavoro. (Principio espresso in una fattispecie relativa alla sostituzione di un lavoratore assente per malattia).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)