Sez. L, Sentenza n. 7079 del 24/06/1991 (Rv. 472803 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto (legge 18 aprile 1962 n. 230) - A tempo determinato - In genere | Conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ex art. 2 secondo comma, prima parte della legge n. 230 del 1962 - Condizione - Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine - Datore di lavoro - Volontà illecita o negligenza nel controllo della avvenuta scadenza del termine - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto (legge 18 aprile 1962 n. 230) - A tempo determinato - In genere
La conversione del rapporto di lavoro a termine (legittimamente apposto) in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, prima parte, della legge n. 230 del 1962, quando il rapporto prosegue dopo la scadenza del termine, si verifica per il solo fatto obiettivo della prosecuzione del rapporto, prescindendo da ogni volontà illecita del datore di lavoro e da ogni sua negligenza nel controllo dell'avvenuta scadenza del termine, da valutarsi in relazione ad un congruo "spatium deliberandi" quando il termine prestabilito non coincida con una data fissa ma con un evento incerto quanto al tempo della sua verificazione (nella specie, rientro in servizio di lavoratrice in aspettativa per infermità, al termine della quale aveva fatto seguito l'inizio delle ferie della stessa lavoratrice).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)