Sez. L, Sentenza n. 6404 del 16/12/1985 (Rv. 443486 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORO USURANTE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORO USURANTE - NOZIONE.*
Ai fini del riconoscimento della pensione d'Invalidità, è lavoro usurante quello sproporzionato alle possibilità psico-fisiche dello individuo e tale da determinare l'instaurarsi o l'aggravarsi di uno stato patologico; cioè quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie in un periodo di tempo più breve ed in misura superiore al normale, sicché un complesso morboso che possa, secondo un criterio di fondata previsione, determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante, in quanto sostanzialmente non vi è capacità di guadagno quando il lavoro venga svolto con anomala usura. (Conf 5937/81, mass n 416705, prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)