Sez. L, Sentenza n. 11798 del 14/11/1995 (Rv. 494639 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Diritto all' assegno ordinario - Presupposti - Attività usuranti - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
Il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, il quale rileva anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che -secondo un criterio di fondata previsione - possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)