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Sez. L, Sentenza n. 11798 del 14/11/1995 (Rv. 494639 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Diritto all' assegno ordinario - Presupposti - Attività usuranti - Estremi.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494639-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, il quale rileva anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che -secondo un criterio di fondata previsione - possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)