Sez. 1, Sentenza n. 6380 del 28/10/1983 (Rv. 431106 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DELLE PRESCRITTE "TASSE POSTALI" - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DELLE PRESCRITTE "TASSE POSTALI" - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE.*
La Competenza a conoscere dell'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice postale, consistente nell'omesso versamento delle prescritte "tasse postali", spetta al pretore, ai sensi degli artt. 8 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), e, successivamente, dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), in quanto le suddette tasse postali non configurano Tributi in senso proprio, ma integrano prestazioni correlate al servizio postale, rientranti nella categoria dei cosiddetti prezzi pubblici, sicché le controversie inerenti alla loro evasione esulano da quelle attinenti a violazioni finanziarie e restano sottratte all'applicazione delle norme di Competenza riguardanti queste ultime (e richiamate, in deroga alla Competenza del pretore, rispettivamente, dagli artt. 10 e 39 delle citate leggi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)