Sez. 1, Sentenza n. 6758 del 02/07/1990 (Rv. 468067 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INFRAZIONE DOGANALE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INFRAZIONE DOGANALE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Con riguardo al provvedimento dell'intendente di finanza irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione doganale, deve negarsi l'ammissibilità dell'opposizione, proposta davanti al pretore ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, non essendo essa applicabile alle violazioni finanziarie, le quali, a norma dell'art. 39 della legge stessa, restano regolate, anche in ordine ai rimedi di tutela giurisdizionale, dalla disciplina di cui alla legge 7 gennaio 1929 n. 4 e successive modificazioni (richiamata, in materia doganale, dal d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). (V 1496/88, mass n 457586; (V 6247/87, mass n 454707; (V 6380/83, mass n 431106; (V 4408/83, mass n 429319; (V 864/83, mass n 425623; (V 3864/81, mass n 414515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)