Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 03/04/2013 (Rv. 625663 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI | Funzionario onorario - Consigliere comunale - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute in un processo penale per fatti connessi all'incarico - Diritto al rimborso - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI
Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720 com. 2, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)