Sez. 3 - , Sentenza n. 1557 del 22/01/2019 (Rv. 652473 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Mandato onorario - Sindaco - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute in un processo penale per fatti connessi all'incarico - Diritto al rimborso – Condizioni - Fattispecie.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
Il sindaco e gli assessori di un comune sono assimilabili ai mandatari, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell'ente locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario; ne consegue che, in applicazione dell'art. 1720 c.c., hanno diritto al rimborso, da parte dell'ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale per fatti connessi all'incarico, a condizione però che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento degli obblighi connessi al mandato e rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la condotta tenuta dal sindaco del comune di Milano, per la quale era stato incriminato e poi assolto, consistita nell'accordarsi con alcuni consiglieri di maggioranza, affinché proponessero emendamenti in bianco per contrastare le iniziative ostruzionistiche della minoranza, fosse riconducibile in via esclusiva all'attività istituzionale, dovendo essere piuttosto qualificata come tecnica diretta a favorire i disegni politici della maggioranza, di cui lo stesso sindaco faceva parte, e trovando dunque nel mandato onorario una mera occasione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)