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Sez. L, Sentenza n. 20235 del 24/09/2010 (Rv. 615275 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali - Contributo annuo convenzionale - Art. 31, comma 1, della legge n. 414 del 1991 - Contributi integrativi - Riferimento ad un numero continuativo di anni non superiore a dieci - Modalità di calcolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615275-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

La facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo annuo convenzionale, previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, può essere esercitata dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali con riferimento ad un numero continuativo di anni non superiore a dieci, da calcolare a ritroso dal 1992, anno di efficacia del nuovo sistema di determinazione dei contributi, rientrando tra "le disposizioni concernenti le contribuzioni", di cui all'art. 40 della legge citata anche le disposizioni in materia di versamento dei contributi integrativi previste dall'art. 31, comma 1, della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 414 art. 31, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)