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Sez. 1, Sentenza n. 3301 del 18/11/1971 (Rv. 354783 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - RINUNZIA - CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA - ESPLICITA ACCETTAZIONE DEL COMUNE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354783-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - RINUNZIA - CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA - ESPLICITA ACCETTAZIONE DEL COMUNE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Ai fini della cessazione del divieto di eleggibilita a consigliere comunale per lite pendente con il comune, non e dubbia la sufficienza della rinunzia alla lite senza che sia necessaria l'esplicita accettazione dell'amministrazione, posto che gia l'atto unilaterale di rinunzia fa venir meno le ragioni della speciale limitazione, contenendo il riconoscimento del diritto dell'amministrazione, mentre non puo dipendere dalla volonta di questa l'esistenza o meno del diritto del cittadino all'elettorato passivo. (V 1458'69, mass n 340246).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)