Sez. 1, Sentenza n. 1458 del 03/05/1969 (Rv. 340246 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - LITE ABBANDONATA - INSUSSISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA - MANCATA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - LITE ABBANDONATA - INSUSSISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA - MANCATA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
Per stabilire se esista l'ineleggibilita per lite pendente con il comune, deve aversi riguardo ad una lite effettivamente esistente, tale da determinare una situazione di incompatibilita fra l'interesse personale e quello pubblico dell'ente. Una lite abbandonata (nella specie per intervenuta transazione), ancorche il processo non sia formalmente estinto, non puo creare quell'incompatibilita. (Conf.528-63).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)