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Sez. 1, Sentenza n. 1458 del 03/05/1969 (Rv. 340246 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - LITE ABBANDONATA - INSUSSISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA - MANCATA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340246-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSA DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - LITE ABBANDONATA - INSUSSISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA - MANCATA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*

Per stabilire se esista l'ineleggibilita per lite pendente con il comune, deve aversi riguardo ad una lite effettivamente esistente, tale da determinare una situazione di incompatibilita fra l'interesse personale e quello pubblico dell'ente. Una lite abbandonata (nella specie per intervenuta transazione), ancorche il processo non sia formalmente estinto, non puo creare quell'incompatibilita. (Conf.528-63).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)