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Sez. 2, Sentenza n. 6353 del 16/03/2010 (Rv. 611857 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE | Trasferimento del possesso - Titolo giustificativo - Atto di trasferimento della proprietà o altro diritto reale su un bene - Necessità - Trasferimento del mero potere di fatto - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611857-01

POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE

In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che gli acquirenti di un immobile oggetto di locazione non potessero invocare a proprio favore il compossesso del conduttore sul piazzale antistante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)