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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22348 del 26/10/2011 (Rv. 619866 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Eccezione di usucapione sollevata dal convenuto e fondata sull'accessione del possesso - Prova in ordine all'avvenuta "traditio" del bene oggetto del possesso in base a contratto astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619866-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta "traditio" in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)