Sez. U, Sentenza n. 5941 del 18/05/1992 (Rv. 477263 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Lavoratore con qualifica di autista - Interprete alle dipendenze dell'ambasciata in Italia di uno Stato estero - Controversia per il pagamento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Cittadinanza straniera di detto lavoratore - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
La controversia instaurata da un lavoratore contro l'ambasciata in Italia di uno Stato estero, per il pagamento di differenze retributive - alla stregua della contrattazione collettiva italiana o dell'art. 36 Cost. - in relazione all'attività di lavoro svolta, in qualità di autista-interprete, alle dipendenze della convenuta, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto della natura delle mansioni predette, e, comunque, degli aspetti meramente patrimoniali della controversia, mentre è irrilevante la circostanza che anche il lavoratore sia straniero, atteso che il diritto di agire in giudizio è attribuito, in virtù dell'ampia formulazione dell'art. 24, primo comma, Cost., a "tutti", e non solo ai cittadini italiani.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)