Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 18/10/2001 (Rv. 549733 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) | Locazione stipulata per esigenze abitative di natura transitoria - Inapplicabilità dell'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392 - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA)
Per espressa esclusione dell'art. 26, lett. a) legge 27 luglio 1978 n. 392 le norme contenute nel Capo primo della stessa non si applicano alle locazioni per esigenze abitative di natura transitoria. Ne consegue che non è sanabile la morosità nel pagamento del canone per queste locazioni in quanto l'art. 55, che disciplina la concessione del termine di grazia a tal fine, è espressamente collegato alla valutazione legale della gravità dell'inadempimento nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori, stabilita dall'art. 5, che non è applicabile, essendo collocato nel Capo primo della legge 392/1978.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)