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Sez. 3, Sentenza n. 12188 del 01/12/1998 (Rv. 521294 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521294-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Qualora l'assicuratore abbia agito in surrogazione dell'assicurato indennizzato ex art. 1916 cod. civ., il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento, subentrando esso assicuratore nella medesima posizione processuale e sostanziale dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)