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Sez. 3, Sentenza n. 10135 del 25/06/2003 (Rv. 564576 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Diritto di regresso dell'assicurato nei confronti dei terzi corresponsabili - Prescrizione - Decorrenza - Momento della proposizione della domanda nei suoi confronti - Prescrizione del diritto dell'assicuratore surrogante - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564576-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Il diritto dell'assicurato per la responsabilità civile, nel quale l'assicuratore si è surrogato ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., essendo diretto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell'evento dannoso l'ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità, e ricollegandosi quindi al regresso previsto dall'art. 2055 cod. civ., è diverso dal diritto del danneggiato ad essere risarcito, onde la prescrizione di esso non inizia a decorrere dal fatto illecito, secondo la regola posta dall'art. 2947, primo comma cod. civ., ma dalla proposizione della domanda del danneggiato nei suoi confronti, che è il presupposto perché ogni pretesa dell'assicurato verso il corresponsabile possa, sia pure astrattamente, configurarsi. Ne consegue che, prima di tale momento, non può decorrere neanche la prescrizione del diritto dell'assicuratore che si avvalga della surrogazione ex art. 1916 cod. civ. in tale diritto dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)