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Sez. U, Sentenza n. 698 del 11/03/1971 (Rv. 350479 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - NATURA DI ENTE PUBBLICO DEL CONCEDENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI PEREQUAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350479-01

CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - NATURA DI ENTE PUBBLICO DEL CONCEDENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA DI PEREQUAZIONE.*

La domanda di perequazione del canone di un contratto di affitto di un fondo rustico appartenente ad un ente pubblico non investe il processo amministrativo di formazione della volonta dell' ente concedente, poiche postula la valida conclusione del contratto e si pone, rispetto ad esso, come l'Esercizio di un diritto potestativo che scaturisce dalla disciplina legale del conseguente rapporto ed ha la sua concreta incidenza soltanto su quest'ultimo. Una volta stipulato il contratto, diventa irrilevante, ai fini dell'applicazione della disciplina legislativa sull'equo canone, che il concedente sia un ente pubblico, avendo questo assunto nell'ambito del rapporto una posizione non differenziabile rispetto a quella di un qualunque altro contraente privato.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)