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Sez. U, Sentenza n. 1457 del 21/05/1973 (Rv. 364184 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - LEGGE N 567 DEL 1962 - NORME IMPERATIVE - PERSONALITA PUBBLICA DI UN CONTRAENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ATTIVITA PRIVATA DELLA PA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364184-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - LEGGE N 567 DEL 1962 - NORME IMPERATIVE - PERSONALITA PUBBLICA DI UN CONTRAENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ATTIVITA PRIVATA DELLA PA - NECESSITA.*

Le norme della legge 12 giugno 1962, n 567, essendo ispirate dall'interesse generale della conservazione dell'equilibrio delle prestazioni contrattuali, sono norme imperative che trovano applicazione in qualsiasi contratto di affitto di fondo rustico, senza che possa influire la qualita di soggetto di diritto pubblico rivestita da uno dei contraenti. Esse presuppongono, pero, l'esistenza di veri e propri contratti di affitto, e cioe di negozi di diritto privato, nei quali la pa assume una posizione non differenziabile da quella di un qualunque altro contraente privato. (V 698/71, mass n 350479; 332/71, mass n 349848; (V 2744/70, mass n 349216).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)