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Sez. 5, Sentenza n. 3482 del 14/02/2014 (Rv. 629954 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente sull'imposta complementare - Effetti sull'imposta principale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629954-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di INVIM, la definizione agevolata, ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, della lite pendente relativa all'imposta complementare dovuta dal contribuente per l'ipotesi di rideterminazione dei valori dichiarati ai fini dell'incremento rappresentativo della base imponibile, non si ripercuote in alcun modo sull'imposta principale, riferendosi il concetto di "lite pendente" esclusivamente all'imposta che ne costituisce l'oggetto, con conseguente efficacia limitata della definizione della specifica pendenza giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 21, Legge 30/12/1991 num. 431 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)