diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27661 del 14/12/2005 (Rv. 588553 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 - Invim - Lite pendente sull'imposta complementare - Importo dovuto dal contribuente - Determinazione - Criteri - Somme dovute in pendenza di giudizio - Scomputo di quanto pagato per imposta principale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588553-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (invim) e di condono fiscale, qualora la riscossione dell'imposta complementare avvenga secondo la regola stabilita - in tema di riscossione in pendenza di giudizio - dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il contribuente, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 2 "quinquies", comma 6 del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 1994 n. 656) della lite pendente sull'imposta complementare da lui dovuta a seguito di accertamento di maggior valore, non può detrarre quanto già spontaneamente corrisposto per imposta principale (salvo erronee eccedenze di versamento a tale riguardo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 40 com. 2, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)