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Sez. 2, Sentenza n. 1692 del 12/03/1984 (Rv. 433765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO ESTINTIVO DEL PROCEDIMENTO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO ESTINTIVO DEL PROCEDIMENTO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

La rinunzia tacita alla domanda - che si configuri a seguito della sua mancata riproposizione in Sede di precisazione delle conclusioni, ovvero di altro comportamento processuale o extraprocessuale della parte indicativo della volontà di porre fine al giudizio - non produce alcun effetto estintivo qualora la controparte chieda espressamente una pronuncia di merito che accerti l'infondatezza della domanda stessa, atteso il riconoscimento nell'ordinamento processuale vigente, alla stregua degli artt. 181, secondo comma, e 306 cod. proc. civ., dell'interesse del convenuto ad una pronunzia di merito dichiarativa dell'inesistenza in concreto di una volontà di legge che attribuisca il bene della vita invocato dall'attore con la domanda. (V 5264/79, mass n 401858; (V 5306/77, mass n 388967; (V 620/77, mass n 384179; (V 4072/75, mass n 378374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)