Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 07/05/1973 (Rv. 363752 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SOLIDARIETA - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - PRECLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SOLIDARIETA - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - PRECLUSIONE.*
Nel caso di responsabilita indiretta dei proprietari di autoveicoli per danni provocati da chi ne era alla guida, l'applicazione del principio della ripartizione interna dell'Onere tra i coobbligati in proporzione della loro colpa, resta praticamente esclusa dall'impossibilita di attribuire al proprietario dell'autoveicolo una qualsiasi parte dell'Onere stesso, dal momento che la responsabilita del proprietario si ricollega unicamente alla colpa del responsabile diretto dal fatto illecito, ne puo praticamente essere affermata se non in funzione di questa. (V 3547/69, mass n 343724; 246/67, mass n 326028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)