Sez. 3, Sentenza n. 246 del 27/01/1967 (Rv. 326028 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI - DEBITO NASCENTE DA RESPONSABILITA CIVILE OGGETTIVA O DA CULPA IN ELIGENDO - POSSIBILITA DI REGRESSO DELL'AUTORE DELL'ILLECITO A CARICO DEL COOBBLIGATO PER LEGGE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI - DEBITO NASCENTE DA RESPONSABILITA CIVILE OGGETTIVA O DA CULPA IN ELIGENDO - POSSIBILITA DI REGRESSO DELL'AUTORE DELL'ILLECITO A CARICO DEL COOBBLIGATO PER LEGGE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
L'art.1298 cod. civ.pur dettando una regola generale in tema di rapporti interni tra debitori o creditori solidali - e inapplicabile alle obbligazioni nascenti da illecito, nelle quali l'Onere che ciascun coobbligato e tenuto a sopportare nei confronti degli altri coobbligati e commisurato e proporzionato alla relativa colpa ed all'entita delle conseguenze che ne sono derivate e solo nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. Pertanto, nei casi di responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei loro domestici e commessi o dei proprietari di autoveicoli per i danni provocati da chi era alla guida degli autoveicoli medesimi, l'applicazione del principio della ripartizione dell'Onere tra i coobbligati in proporzione della loro colpa determina l'esclusione di ogni possibilita di attribuire al padrone, al committente e al proprietario dell'autoveicolo una qualsiasi parte dell'Onere nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto illecito, poiche solo all'Azione colposa di quest'ultimo si ricollega la loro responsabilita, tanto che questa non puo essere affermata se si esclude la colpa dell'autore diretto dell'illecito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)